Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto rispettivamente dall'articolo 95, comma 3, dell'Accordo di partenariato a Cotonou, dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo

 

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1, comma 1, lettera b), della presente legge e dall'articolo 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della medesima legge.